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  • Posso lasciare delega all'Amministratore?
    Con la nuova normativa legge 220/2012 entra in modo chiaro il divieto di rilasciare delega all’Amministratore. Ciò premesso, l'Amministratore non rappresentare i condòmini in Assemblea. Le deleghe all’Amministratore sono da considerarsi nulle e, quindi, inutili ai fini dei quorum assembleari.
  • Quando bisogna convocare l'Assemblea?
    L’assemblea ordinaria deve essere convocata annualmente. La legge prevede che debba essere convocata entro sei mesi dalla chiusura della gestione e deve prevedere la presentazione e l’approvazione del Rendiconto annuale, oltre alla nomina dell’amministratore per il nuovo anno. Le Assemblee straordinarie, invece, devono essere convocate ogni volta che se ne ravveda la necessità ed ogni volta venga richiesto da almeno 2 condòmini che rappresentino 1/6 del valore dell'immobile (1/6 dei millesimi).
  • Il sito internet del condominio è obbligatorio?
    La pubblicazione dei dati sul web non è obbligo di legge ma, può essere deliberata con le opportune maggioranze per deliberarne anche i costi di gestione. L'Amministratore non è obbligato ad offrire il servizio. AMA CONDOMINIO, però, lo ritiene uno strumento di trasparenza indispensabile per tutti e, quindi, lo offre GRATUITAMENTE a tutti i suoi Condomini.
  • Quanto dura il mandato dell'Amministratore su un Condominio?
    Il mandato dell’Amministratore ha durata di 12 mesi e deve essere riconfermato in occasione dell’Assemblea ordinaria che si tiene annualmente. La legge 220/2012 ha introdotto la possibilità per l'Amministratore di avere mandato biennale. Questo, però, non vuol dire che non ci sia la possibilità di cambiare Amministratore in corso d'opera.
  • E' possibile il distacco dall'impianto di riscaldamento?
    Certo, La normativa vigente (III° comma dell’art. 1118 cc.) prevede che un singolo condomino si possa distaccare dall'impianto di riscaldamento condominiale. Il distacco, però, può avvenire a patto che, da tale operazione, non derivino notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. Inoltre, il condomino distaccato dovrà continuare a sostenere la spesa fissa (manutenzione Centrale Termica) del riscaldamento mentre, sarà esente dalla spesa variabile (consumo gas).
  • Qual'è la legge di riferimento per le questioni condominiali?
    E' la Legge 220/2012 o meglio la riforma 220/2012. La legge 11 dicembre 2012, n. 220, si compone di 32 articoli che, riprendendo il capo del codice civile dedicato al Condominio negli edifici (artt. 1117 e ss.), rappresenta l'inizio per un percorso di riforma che ha impegnato il Parlamento per più legislature.

Riforma Legge 220/2012 e nuove frontiere del Diritto Condominiale

 

La legge 11 dicembre 2012, n. 220, si compone di 32 articoli che, novellando principalmente il capo del codice civile dedicato al condominio negli edifici (artt. 1117 e ss.), rappresentano l’approdo di un percorso di riforma che ha impegnato il Parlamento per più legislature. I principali profili di novità introdotti dalla riforma sono i seguenti:

  • un’indicazione più completa, anche se non tassativa, delle parti comuni dell’edificio; tra esse, è esplicitamente citato il sottotetto, ove esso risulti in concreto, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, oggettivamente destinato (anche solo potenzialmente) all’uso comune o all’esercizio di un servizio di interesse comune;

  • una più aggiornata disciplina dell’ambito di applicazione della disciplina condominiale; in particolare, la novella chiarisce che la normativa del condominio si applica anche al cd. SuperCondominio, finora istituto d’elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale;

  • la previsione di modificazioni e tutela delle destinazioni d’uso delle parti comuni;

  • la specifica previsione delle condizioni (da tempo individuate dalla giurisprudenza) che giustifichino il distacco del singolo condomino dall’impianto centralizzato di riscaldamento;

  • la possibilità di introdurre particolari innovazioni con una maggioranza meno elevata di quella prevista attualmente dal codice (in generale, sono le innovazioni destinate al miglioramento, alla salubrità o all’uso più comodo delle cose comuni, come l’eliminazione delle barriere architettoniche, l’installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni dell’edificio, di impianti per la produzione di energia eolica, solare o comunque da fonte rinnovabile);

  • la nuova ripartizione delle spese per scale ed ascensori;

  • la disciplina relativa all’Amministratore del condominio, forse la parte di maggior rilievo della riforma; in particolare, sono dettate in misura più stringente le sue attribuzioni ed i suoi doveri amministrativi e contabili in funzione di una maggior conoscibilità e trasparenza del suo operato da parte dei condomini (ad es., l’assemblea potrà deliberare l’attivazione di un sito Internet del condominio da cui consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare);

  • la previsione che i regolamenti condominiali non potranno in alcun modo vietare il possesso o la detenzione di animali domestici da parte di singoli condomini;

  • le nuove regole sulla costituzione dell’assemblea e sulla validità delle deliberazioni, di cui sono abbassati i quorum.

La legge n. 220 del 2012 non è immediatamente vigente; la sua entrata in vigore è differita al 17 giugno 2013.

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