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Art. 66 disp. att. c.c. - Assemblea condominiale straordinaria

Cosa recita l'articolo?

- L'Assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'art. 1135 del codice civile, può essere convocata in via straordinaria dall'Amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio (1).

Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta (2), i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.

- In mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino.

- L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione.

- In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.

- L'assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima.

- L'amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell'assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell'assemblea validamente costituitasi.

 

(1) Il valore dell'edificio lo si vede dai millesimi di proprietà quindi, per poter convocare un'Assemblea, è necessario avere un numero di millesimi che propone la convocazione di almeno 1/6 dei mill. di proprietà. Numero che non può essere rappresentato da un solo condomino (persona fisica o giuridica) ma, da almeno due condòmini distinti.

(2) Il Nel caso in cui ci fosse un'Amministratore, la richiesta deve essere effettuata allo stesso tramite posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano in quanto, dalla data di avvenuta ricezione della consegna, vengono conteggiati 10 giorni per poter procedere, in caso di inadempienza della richiesta, ad un'autoconvocazione da parte dei condòmini.


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